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Le norme relative all'etichettatura dei prodotti alimentari sono fissate dall'Unione europea (UE), in particolare nel Regolamento EU 1169/2011. I produttori sono tenuti per legge a fornire ai consumatori determinate informazioni che sono quindi obbligatorie, mentre altre sono facoltative. Tutte le indicazioni riportate sulla confezione di un prodotto alimentare o su etichette attaccate ad essi devono essere chiare, comprensibili, leggibili, indelebili e in lingua italiana (ed eventualmente anche in altre lingue). L'etichetta deve indicare il nome e l'indirizzo del produttore. Il nome con cui il prodotto viene venduto deve essere chiaro, non fuorviante e non deve generare confusione. Deve comprendere o essere accompagnato dai particolari che spieghino di che alimento si tratti, o a quale trattamento specifico è stato sottoposto (per es. congelamento, polverizzazione, affumicatura, UHT, ecc . . . ).
Sull'etichetta deve anche essere riportata la quantità netta, insieme alle istruzioni per l'uso, se ce ne sono, e alle eventuali condizioni di conservazione. Un'altra indicazione obbligatoria è quella che indica la quantità di alcol effettiva (titolo alcolimetrico volumico) per bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2%.
Questo è un punto su cui fare attenzione, perché non è vero che le bevande analcoliche siano sempre totalmente prive di alcol, proprio perché fino a un quantitativo di alcol pari al 1,2%, non c'è obbligo di dichiarazione in etichetta. Lo stesso vale per alcuni prodotti dolciari in cui l'alcol viene aggiunto come aroma.
Vedi anche la linea guida "La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te".
La dicitura "Da consumarsi preferibilmente entro il ..." è la data di preferibile consumo (o termine minimo di conservazione) fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà. In altre parole, se superiamo la data entro cui è "da consumarsi preferibilmente", il prodotto può ancora essere consumato in sicurezza, ma il produttore non ne garantisce più le proprietà organolettiche (per es. gusto, odore, ecc . . . ).
La dicitura "Da consumarsi entro il ..." è invece il termine perentorio entro cui il prodotto deve essere consumato ed è obbligatorio per i prodotti altamente deperibili dal punto di vista microbiologico; inoltre, l'alimento non può assolutamente essere posto in vendita dopo tale data di scadenza. Il produttore deve inoltre spiegare come deve essere conservato per mantenerne la freschezza il più a lungo possibile (per esempio al di sotto di una data temperatura). Bisogna sempre prestare particolare attenzione alle istruzioni sulla data, per ridurre al minimo il rischio di tossinfezioni alimentari, e non si devono mangiare o cucinare cibi di cui non si è sicuri.
Sia il termine minimo di conservazione, sia la data di scadenza restano validi se il prodotto è integro e adeguatamente conservato (in ambienti adatti, alle temperature previste, lontano da fonti di calore, in luoghi asciutti): in caso contrario i processi di alterazione possono essere sensibilmente accelerati e l'alimento potrà risultare "avariato" anche molto prima di quanto previsto.
La più grande novità del Regolamento EU 1169/2011 è costituita dall'introduzione dell'obbligo di riportare una dichiarazione nutrizionale su tutti i prodotti alimentari confezionati, con qualche eccezione, tra cui ricordiamo le acque minerali naturali, gassate e/o aromatizzate, i prodotti non trasformati che comprendano un solo ingrediente, le spezie e piante aromatiche, il sale, gli edulcoranti, gli aromi. Prima del regolamento la etichetta nutrizionale era apposta su base volontaria ed era obbligatoria solo per gli alimenti che vantavano particolari caratteristiche nutrizionali, ovvero se una dicitura o pubblicità relativa all'alimento affermava direttamente o implicitamente che aveva particolari proprietà nutrizionali.
Queste proprietà dovevano essere chiarite sull'etichetta con informazioni più dettagliate e tra queste c'era l'obbligatorietà della etichetta nutrizionale, che invece ora è obbligatoria per tutti gli alimenti. L'etichetta nutrizionale deve riportare in maniera comprensibile e in un unico campo visivo, il contenuto energetico e la composizione in grassi totali, grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale per 100g o 100ml di prodotto.
Tali informazioni possono inoltre essere espresse anche in relazione alla porzione o unità di vendita del prodotto. La dichiarazione nutrizionale può essere integrata su base volontaria con indicazioni relative al contenuto in acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibra, sali minerali e/o vitamine, se presenti in quantità significativa. Altra novità importante del regolamento UE è stata quella di uniformare i parametri e di riportare in etichetta solo il quantitativo di sale. Infatti, prima di questa norma in alcuni prodotti si poteva trovare il quantitativo di sale, in altri quello di sodio. Si era dunque costretti a fare calcoli per capire quanto ce ne era di uno e quanto dell'altro.
Nel regolamento europeo vigente si prevede la possibilità di utilizzare forme grafiche di informazione nutrizionale. Ciò per facilitare la comprensione del consumatore, esprimendo il valore energetico e le quantità di nutrienti, usando forme o simboli grafici nella parte anteriore della confezione. Infatti, nella parte posteriore della confezione è ammessa l'indicazione tabellare del contenuto in energia e nutrienti in riferimento alla loro assunzione giornaliera (Consumi di riferimento o Reference Intake, RI), al fine di indicare i contributi percentuali della porzione dell'alimento rispetto ai fabbisogni giornalieri. I valori dei fabbisogni giornalieri di riferimento per l'energia sono stabiliti in maniera convenzionale per un apporto energetico di 2000kcal.
Tale valore è idealmente riferito al sesso femminile, poiché per i maschi il riferimento è 2500kcal ed è un numero "tondo" che permette facili calcoli, in base al proprio fabbisogno. Le rappresentazioni grafiche attualmente utilizzate nei diversi paesi del mondo possono essere informative, ossia viene riportato sulla parte anteriore della confezione quanto presente nella indicazione tabellare posteriore, evidenziando graficamente la copertura del fabbisogno di ciascun nutriente. Normalmente queste forme grafiche non sono riportate con colori specifici. Poi ci sono le rappresentazioni direttive con indicazioni sviluppate con l'uso dei colori di tipo "semaforico"; in questi casi il verde è associato a profili nutrizionali favorevoli mentre il rosso a quelli meno favorevoli, fino alle etichette di "warning" con bollini neri applicati su prodotti di cui si ritiene si debba scoraggiare il consumo.
Al momento in Europa non esiste un sistema armonizzato di rappresentazione grafica del profilo nutrizionale dei prodotti alimentari; tuttavia, un po' ovunque nel mondo si stanno sviluppando sistemi di vario tipo per categorizzare gli alimenti in base al loro profilo nutrizionale. È presumibile che anche l'Europa in un prossimo futuro troverà un sistema comune, anche in considerazione del favore con il quale queste rappresentazioni grafiche sono viste dalle organizzazioni sovranazionali come l'OMS per indirizzare il consumatore verso scelte migliori.
Ci sono poi una serie di indicazioni supplementari, che possono essere aggiunte in etichetta solo se conformi a un regolamento di legge. In particolare, queste indicazioni non devono screditare altri alimenti o incoraggiare un consumo eccessivo dell'alimento su cui sono riportate. Vediamo allora qual è il significato di alcune affermazioni che potrebbero sembrare generiche, ma non lo sono affatto:
Etichette
Messaggio | Spiegazione |
A BASSO CONTENUTO CALORICO | il prodotto contiene non più di 40kcal (170kJ)/100g per i solidi o più di 20kcal (80kJ)/100ml per i liquidi |
A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO | il valore energetico è ridotto di almeno il 30% rispetto al prodotto normale |
SENZA CALORIE | il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. |
A BASSO CONTENUTO DI GRASSI | il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato) |
SENZA GRASSI | il prodotto contiene non più di 0,5g di grassi per 100g o 100ml |
A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI | il prodotto contiene non più di 5g di zuccheri per 100g per i solidi o 2,5g di zuccheri per 100ml per i liquidi |
SENZA ZUCCHERI | il prodotto contiene non più di 0,5g di zuccheri per 100g o 100ml |
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI | il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta: «contiene naturalmente zuccheri» |
A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE | il prodotto contiene non più di 0,12g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100g o 100ml |
A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE | il prodotto contiene non più di 0,04g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100g o 100ml |
SENZA SODIO oppure SENZA SALE | il prodotto contiene non più di 0,005g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100g |
FONTE DI FIBRE | il prodotto contiene almeno 3g di fibra per 100g o almeno 1,5g di fibra per 100kcal |
AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE | il prodotto contiene almeno 6g di fibre per 100g o almeno 3g di fibre per 100kcal |
LEGGERO/LIGHT oppure A TASSO RIDOTTO DI | la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30% rispetto a un prodotto simile. L'indicazione è inoltre accompagnata da una specifica delle caratteristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light» |
Se leggi la scheda con attenzione, imparerai tutto quello che è veramente importante sapere su questo argomento... e solo quello :)